La Pergotende in legno è una tenda retrattile sorretta da una struttura, che può anche essere fissata ai muri perimetrali dell’edificio e al pavimento del terrazzo su cui si erge.
per mesi la costruzione di tali strutture è stata oggetto di discussioni che sono giunte, in ultimo, al consiglio di stato il quale, con la sentenza n. 4711 del 2016, ha fatto chiarezza sulla questione: non servono permessi edilizi per realizzare tali strutture se sono aperte da più lati e realizzate con una copertura in gran parte assicurata da tende amovibili. una struttura così composta non costituisce un volume urbanistico e deve essere considerata al pari di una veranda. questo tipo di manufatto è qualificabile, a detta dei giudici, come arredo esterno nel momento cui si assesti su modeste dimensioni, non modifichi la destinazione d’uso degli spazi esterni e sia facilmente ed immediatamente rimovibile. la pergotenda è quindi un arredo esterno inidoneo a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, grazie alla sua facile e completa “amovibilità”.
le pergotende sono strutture che devono essere costituite da elementi leggeri (di acciaio o di legno), anche imbullonate (come i gazebo che si usano, per esempio, nelle fiere temporanee) ma comunque di sezione esigua (non viene fornita una definizione chiara di “esiguità” strutturale: comunque una recente sentenza ha stabilito che dei pilastri di legno di sezione cm. 10×10 sono ancora considerabili come “esigui”), coperte con teli (quindi non strutture fisse come le pensiline e le tettoie) anche retrattili, che devono poter essere rimosse senza opere demolitive ma solo e soltanto per smontaggio (sono ammessi secondo me eventuali tasselli infissi nella pavimentazione per il fissaggio). queste strutture non hanno il carattere di pertinenzialità ma non sono considerabili come opera precaria. le pergotende possono essere installate senza alcuna autorizzazione edilizia e non è necessario che rispettino le distanze tra le costruzioni.
attenzione: se queste strutture sono annesse ad attività commerciali o comunque ad immobili diversi da quelli abitativi, la loro installazione richiede comunque la scia. inoltre, se l’immobile è vincolato o se comunque si trova in una città storica dichiarata patrimonio unesco è necessario il parere preventivo della sovrintendenza e l’installazione è comunque soggetta a scia. di recente una pronuncia del cds ha chiarito invece il ruolo di eventuali chiusure laterali e perimetrali: quelle realizzate con teli in pvc sarebbero da considerarsi sempre ammesse, mentre quelle in vetro no. la disciplina delle c.d. pergotende rientra nel novero del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, che al titolo ii, articolo 6 disciplina l’attività edilizia libera tramite un catalogo di attività che “fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali,
comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” non necessitano di permessi per la loro realizzazione; tra queste, le più comune, sono sicuramente gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) e gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw, di cui alle lettere a ed a-bis del summenzionato articolo 6.
Link Utili:
Una definizione dell’argomento Pergotenda Frosinone data dalla famosa enciclopedia on line. (Wikipedia)